Coloro i quali hanno diritto all’assegno sociale 2015 sono: le persone che hanno compiuto 65 anni e tre mesi, devono essere cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia, o siano cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, persone che hanno soggiornato effettivamente in Italia per almeno 10 anni.
I vincoli reddituali
Per quanto riguarda i limiti di reddito per l’ottenimento dell’assegno bisogna distinguere se il richiedente è coniugato o meno. Se non è coniugato il limite di reddito, per l’anno 2015, deve essere non superiore ad euro 5.830,76.Se il richiedente è coniugato il limite di reddito è raddoppiato, cioè pari a euro 11.661,52 ma in tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi. In altri termini il richiedente deve avere redditi coniugali inferiori a tali soglie per avere diritto all’assegno sociale.
Nel calcolo del reddito, ai fini della concessione dell’assegno sociale, non vengono considerati:
- i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;
- il proprio assegno sociale;
- la casa di proprietà in cui si abita;
- la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale;
- i trattamenti di famiglia;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l’assistenza personale e continuativa pagati dall’INPS ai pensionati per inabilità.
L’importo dell’assegno
La misura massima dell’assegno sociale nel 2015 è di 448,52 Euro erogati per 13 mensilità. L’importo dipende in gran parte dal reddito dell’interessato e del coniuge: l’assegno sociale viene essere infatti liquidato in misura intera o ridotta in relazione al reddito del percipiente (o del credito cumulato della coppia).Si ricorda che la verifica dei redditi viene fatta dall’INPS annualmente, per cui, l’anno successivo l’Istituto opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati. L’assegno sociale non è soggetto a IRPEF.
Una caratteristica della prestazione assistenziale in questione è data dalla circostanza che la stessa è erogata con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente e deve essere conguagliata, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
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Grazie per la pazienza e la comprensione Un sincero saluto. Ciao :-)